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Il DDL sui nomi a dominio approvato in Commissione al Senato | |
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1.
Ai fini della presente legge si intende:
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2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso. 3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 2 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento. 4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. Art. 1-ter (Cessione dei nomi a dominio e efficacia delle disposizioni) 1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non può essere fatto valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 1-bis, comma 4. 2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa. 3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione dell'articolo 1, sono nulli di diritto. |
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2.
La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'Agenzia per
la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione
di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio,
ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più
soggetti privati o pubblici, a: 3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di Internet. 4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa. 5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario. 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6. |