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La tutela giurisdizionale dei consumatori on-line in Europa |
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Dal 1° marzo 2002 i cittadini europei potranno adire un giudice del proprio paese anche se il venditore ha sede in un altro Stato dell'Unione. E' quanto stabilisce il regolamento del Consiglio dellUnione europea del 22 dicembre 2000, n.44, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nellUnione Europea. Il regolamento, che come è noto non necessita di attuazione da parte degli Stati membri e che entrerà in vigore il 1° marzo 2002 in sostituzione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1998, ha uniformato le leggi europee in materia di competenza giurisdizionale per le controversie tra soggetti domiciliati nella Comunità - prevedendo competenze speciali in particolari circostanze, in materia di assicurazioni e di contratti individuali di lavoro o conclusi da consumatori - e ha dettato regole uniformi per il riconoscimento e lesecuzione delle sentenze emanate in uno Stato membro in materia civile e commerciale, prevedendo a tale scopo una procedura semplificata per far dichiarare esecutive tali sentenze anche negli altri paesi comunitari. Una tra le novità più interessanti introdotte dal regolamento è contenuta nella sezione 4, artt.15-17, la quale introduce regole speciali in materia di foro competente per le controversie aventi ad oggetto i contratti conclusi da consumatori (contratti che si definiscono di business to consumer o B2C), regole che si applicano anche e soprattutto al caso di contratti B2C stipulati on line. In particolare si prevede che lazione del consumatore contro laltra parte del contratto può essere proposta davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Lazione dellaltra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore (art.16). La competenza speciale introdotta dal regolamento può essere derogata solo da una convenzione i) posteriore al sorgere della controversia o ii) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione o iii) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza a giudici diversi di tale Stato membro, sempre che la legge di questo ultimo non vieti siffatte convenzioni (art.17).
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Ne consegue che chi acquista un prodotto on line in uno Stato membro può citare lazienda titolare del sito nel paese del proprio domicilio e non in quello i cui lazienda è domiciliata. Daltra parte, se lacquirente dovesse citare lazienda nel paese in cui è domiciliata, ne deriverebbero ovvie conseguenze negative, consistenti principalmente nel dover instaurare un giudizio in lingua straniera e allestero. Se invece è lazienda venditrice a volere per qualche motivo citare lacquirente, sarà costretta ad intentare il giudizio nel paese in cui il consumatore è domiciliato. Da rilevare poi che in base al regolamento 44/2001 la possibilità concessa al consumatore non può essere derogata da clausole contenute nel contratto on line che prevedano quale foro competente quello del paese del venditore; pertanto tali clausole sono da ritenersi nulle.Combinando la regola sul foro competente introdotta dal regolamento 44/2001 con quella degli art. 5 e 10 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che hanno imposto alle società che vendono on line di fornire sui siti le informazioni utili alla loro identificazione e rintracciabilità, si ritiene che i consumatori possano acquistare prodotti on line nella comunità europea con maggiore fiducia rispetto al passato in quanto maggiormente tutelati in caso di inadempimento delle aziende venditrici. Tuttavia la strada per una tutela piena ed efficace dei consumatori è ancora lunga: le regole imposte dal regolamento 44/2001 sono infatti applicabili soltanto nei confronti di soggetti comunitari e pertanto questi, per contestare eventuali inadempimenti ai venditori domiciliati in paesi extra-UE, sono a tuttoggi costretti a intraprendere una causa internazionale, magari per poche centinaia di Euro. Ponendosi tuttavia dal punto di vista delle imprese che intendono vendere on line i propri prodotti, si deve rilevare che il regolamento 44/2001 potrebbe avere risvolti negativi per lo sviluppo del commercio elettronico: se infatti è lazienda a volere citare in giudizio lacquirente, è obbligata a farlo nel paese in cui questi è domiciliato; inoltre limpresa almeno potenzialmente - potrebbe essere convenuta in tutti gli Stati europei in cui hanno domicilio i consumatori che hanno acquistato on line i suoi prodotti, con le conseguenze rilevanti in termini di onerosità e di organizzazione per resistere in tali giudizi stranieri. Pertanto, se da un lato il regolamento 44/2001 ha il merito di offrire una maggiore tutela ai consumatori, anche nel caso di transazioni on-line, linteresse delle aziende che fanno commercio elettronico è stato senzaltro sacrificato. (Fonte Interlex) |