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E-commerce: definiti i criteri per l'applicazione delle norme tributarie.

L'Ocse , Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico fa chiarezza sul prelievo fiscale in materia di commercio elettronico. Il criterio introdotto dall' Ocse è la presenza o no di una “stabile organizzazione”. Il semplice sito web non è una "stabile organizzazione", un server, invece, se svolge in modo "significativo, fondamentale e centrale" attività di commercio elettronico può costituirla. In questo caso sarebbe quindi soggetto a imposizioni tributarie.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rese note le modifiche apportate al commento dell’articolo 5 del Modello di Convenzione adottato per i trattati internazionali. Si tratta di dieci nuovi paragrafi, dal 42.1 al 42.10, attraverso i quali ha fissato le regole che permetteranno di verificare se un sito Internet che effettua commercio elettronico, rappresenta una stabile organizzazione. Le indicazioni fornite dall’Ocse rappresentano un primo passo nell’adeguamento delle norme fiscali nazionali e internazionali sull'e-commerce e consentirà di individuare il luogo dove tassare i redditi delle transazioni del commercio elettronico.

Nelle istruzioni dettate dall'Ocse il sito web non è considerato "stabile organizzazione", cioè una sede fissa di affari, mentre lo è il server che ospita il sito web e che ha il potere di concludere attività di business per conto dell’impresa. L’Internet Service Provider, invece, non è da considerarsi "stabile organizzazione", perché non rappresenta un agente dipendente rispetto alla società e quindi non è indicativo ai fini tributari. (31 gennaio 2001)

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