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L'introduzione della firma digitale in e-commerce

La Firma Digitale in E-commerce

L'applicazione del sistema della firma digitale al commercio elettronico rappresenta la chiusura del cerchio ovvero il perfezionamento di quello che fino ad oggi era considerato, a ragione, l'anello debole della catena.
È bene chiarire che la firma digitale di per sé non garantisce in alcun modo circa la reale provenienza del messaggio dalla persona che asserisce di esserne l'autore: chiunque, in teoria, potrebbe generare una coppia di chiavi ed associarla al nome di un'altra persona anziché al proprio. Solo la certificazione della corrispondenza biunivoca fra chiave privata e corrispondente chiave pubblica fornisce la certezza sia dell'integrità del documento che della sua imputazione al mittente. Chi abbia firmato a norma di legge un messaggio con una chiave non sospesa né revocata non potrà, dunque, in alcun modo disconoscerne il contenuto e la paternità.
La firma digitale e la tecnologia relativa garantiscono, quindi, sia il consumatore, che il venditore. Firmando digitalmente i messaggi essi vengono criptati assicurando il consumatore che nessuno al di fuori del destinatario del messaggio potrà leggere i dati in esso contenuti (pensiamo ai dati relativi alla carta di credito, al bancomat ed alle truffe correlate al loro uso "non confidenziale").
Viene garantito anche il venditore, cosa a cui non molti prestano attenzione rivolti come si è sempre verso la tutela del consumatore, a cui viene permesso di operare sul mercato con maggiore tranquillità rispetto ad ora, dato che i messaggi digitalmente firmati, come detto, non possono essere disconosciuti dal mittente che, quindi, si viene a trovare nelle stessa situazione di chi metta una firma in calce ad un ordine di acquisto scritto su carta (è la c.d. "clausola di non ripudio").

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Di più, mediante la procedura informatica chiamata di validazione temporale (il c.d. "time stamping"), vengono attribuiti al messaggio firmato una data ed un orario certi ed opponibili ai terzi con piena validità di legge: solo ad un documento informatico che presenti tutti questi requisiti (ed a dire il vero solo in questo caso si può parlare di documento informatico ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 513/97) l'ordinamento giuridico italiano conferisce valore probatorio pari a quello della scrittura privata autografa.In sostanza, l'apposizione della firma digitale ad un messaggio attribuisce inequivocabilmente e con pieno valore legale la paternità del messaggio e del suo contenuto al soggetto firmatario, garantendo, altresì, quest'ultimo ed i terzi della data e dell'orario del messaggio stesso; conseguentemente, l'applicazione della firma digitale al mondo dell'e-commerce reca altri vantaggi che discendono direttamente dal principio ora enunciato:
-maggiore certezza delle transazioni e, quindi, loro maggior velocità;
-
possibilità di utilizzo di quei mezzi di pagamento che consentono un collegamento immediato e diretto fra compratore e venditore, senza dover ricorrere ad altri mezzi, oggi certamente più sicuri, ma inequivocabilmente più lenti, che vanificano, dunque, molti dei vantaggi della transazione on-line. In conclusione la firma digitale rappresenta la soluzione al problema della sicurezza delle transazioni commerciali in Internet, esaltando le potenzialità, comunque già oggi presenti, dell'utilizzo della carta di credito nella Rete ed azzerandone i rischi connessi, quali p.es., la contraffazione dei dati, la loro alterazione, l'attribuzione in modo certo della provenienza di quei dati dal soggetto firmatario, ed altri simili, cosa che renderà l'uso della carta di credito on-line molto più sicuro rispetto a quello che quotidianamente tutti noi facciamo in un esercizio pubblico "tradizionale".


Gli interventi del legislatore italiano

La normativa italiana circa i pagamenti informatici costituisce una valida prova di regolamentazione anticipata. Il legislatore italiano è intervenuto, infatti, con una tempestività che ha posto l'Italia all'avanguardia in tema di normativa del documento elettronico, di firma digitale e dei contratti conclusi mediante strumenti informatici o per via telematica.

Il testo normativo italiano di riferimento è l'art. 14 del D.P.R. 10 novembre 1997 n.513, recante il Regolamento che individua i criteri e le modalità di applicazione per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici.

L'articolo in questione riconosce il valore giuridico del pagamento informatico disponendo che il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e i soggetti privati debba essere effettuato tramite le regole tecniche stabilite dal successivo regolamento di attuazione. In effetti, le successive "regole tecniche" di cui al D.P.C.M. 8 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n.87 del 15 aprile 1999, hanno semplicemente ignorato il rinvio effettuato dalla normativa precedente lasciando gli operatori del diritto nel dubbio che il valore giuridico del pagamento informatico, annunciato con il regolamento 513/97, sia stato un'astratta enunciazione di principio.

Questi atti normativi pur essendo di fondamentale importanza per il mercato nazionale, esauriscono i loro effetti nell'ambito del nostro ordinamento, mentre la natura globale del commercio elettronico richiederebbe che anche a livello internazionale sia definito un quadro regolamentare certo.

Cosa è la firma digitale

Crittografia

Firma digitale e E-commerce

Certification Authority

Registration Authority

Time Stamping Authority