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FIRMA DIGITALE: Le Definizioni | |
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Le definizioni che in questa sede ci interessano sono contenute nel d.P.R. 513/97 che, innanzitutto, si preoccupa di definire il documento informatico »la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti«; per la prima volta, in tema di documenti, il legislatore certifica ed attribuisce pieno valore legale direttamente all'informazione contenuta a prescindere dal suo supporto contenitore che diventa, quindi, del tutto ininfluente. Il decreto in questione introduce, poi, la fattispecie di firma digitale definita come »il risultato della procedura informatica (validazione) basta su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici«. Altri punti importanti del decreto sono l'art. 2, comma 1 (»il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento«); l'art. 4, comma 1 (»il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta«); l'art. 5, comma 1 (»il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile«); l'art. 10, commi 2 e 6 (»l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo .......... l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, a ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere«); l'art. 11, comma 1 (»i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge«). Questo regolamento, quindi, equipara il documento elettronico dotato di firma digitale in tutto e per tutto al tradizionale documento cartaceo, con pieno valore contrattuale e di scrittura privata autografa con sottoscrizione legalmente riconosciuta sino a querela di falso: in poche righe una vera e propria rivoluzione concettuale! |