|
|
|
|
|
|
|
||||
|
DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2000 riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica |
|
|
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza
frase,
|
|
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo di applicazione, definizioni e limitazione delle attività 1.La presente direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica. 2.La presente direttiva non si applica agli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.
3.Ai fini della presente direttiva si intende per: a)
"istituto di moneta elettronica ":qualsiasi impresa, o
altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui
all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera a) , della
direttiva 2000/12/CE , che emetta mezzi di pagamento in forma di
moneta elettronica; Gli istituti di moneta elettronica non debbono detenere partecipazioni in altre imprese, salvo che queste svolgano funzioni operative o altre funzioni accessorie riguardanti la moneta elettronica da esso emessa o distribuita. Articolo 2 Applicazione delle direttive bancarie 1.Salvo espressa disposizione contraria, soltanto i riferimenti agli enti creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE (1) e 2000/12/CE, fatta eccezione per il titolo V, capo 2 si applicano agli istituti di moneta elettronica. 2.Agli istituti di moneta elettronica non si applicano gli articoli 5, 11, 13, 19, 20, paragrafo 7, 51 e 59 della direttiva 2000/12/CE.Le disposizioni sul riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/12/CE non si applicano alle attività degli istituti di moneta elettronica diverse dall'emissione di moneta elettronica. 3.La ricezione di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) , punto ii) , non costituisce depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 3, della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepiti sono cambiati immediatamente in moneta elettronica. Articolo 3 Rimborsabilità 1.Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di validità, esigere dall'emittente il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l'esecuzione di tale operazione. 2.Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso. 3.Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso.Tale limite non può essere superiore a 10 EUR. Articolo 4 Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fondi propri 1.Gli istituti di moneta elettronica devono avere un capitale iniziale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e2, della direttiva 2000/12/CE, non inferiore a 1 milione di EUR. Nonostante i paragrafi 2 e 3, i loro fondi propri, quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, non devono mai essere inferiori a tale importo. 2.Gli istituti di moneta elettronica devono disporre in qualsiasi momento di fondi propri pari o superiori al 2 % dell'importo corrente delle passività totali o, se è superiore, della media delle passività totali dei sei mesi precedenti relative alla moneta elettronica in circolazione. 3.L'istituto di moneta elettronica che non abbia completato sei mesi d'esercizio, ivi incluso il giorno d'inizio dell'attività, deve possedere fondi propri pari o superiori al 2 %dell'importo corrente delle passività totali o, se è superiore, dell'importo previsto delle passività totali nei sei mesi relative alla moneta elettronica in circolazione.L'importo previsto per i successivi sei mesi delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione verrà indicato nel piano industriale, fatto salvo l'eventuale adeguamento del piano stesso a richiesta delle autorità competenti. Articolo 5 Limitazione degli investimenti 1.Gli istituti di moneta elettronica investono esclusivamente, e per un importo non inferiore alle proprie passività connesse alla moneta elettronica in circolazione, in: a)
voci dell'attivo alle quali, a norma dell'articolo 43, paragrafo
1, lettera a) , punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 44, paragrafo 1,
della direttiva 2000/12/CE, è attribuita una ponderazione
del rischio di credito pari a 0 e che sono sufficientemente
liquide; 3.Per la copertura dei rischi di mercato derivanti dall'emissione di moneta elettronica e dagli investimenti di cui al paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica possono utilizzare voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e i cambio sufficientemente liquide, aventi la forma di strumenti derivati negoziati sul mercato ufficiale (diversi da quelli negoziati fuori borsa OTC) , se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri, o se si tratta di transazioni in cambi con una durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario. L'utilizzo di strumenti derivati a norma della prima frase è ammesso solo se si persegue la completa eliminazione dei rischi di mercato e per quanto possibile la si ottiene. 4.Gli Stati membri stabiliscono adeguati limiti ai rischi di mercato cui gli istituti di moneta elettronica possono esporsi a causa degli investimenti di cui al paragrafo 1. 5.Ai fini del paragrafo 1 le voci dell'attivo sono valutate in base al minor valore fra quello di costo e quello di mercato. 6.Qualora il valore delle attività di cui al paragrafo 1 sia inferiore alle passività relative alla moneta elettronica in circolazione, le autorità competenti provvedono affinché l'istituto di moneta elettronica in questione prenda le opportune misure per ovviare prontamente alla situazione.Aquesto scopo e solo in via temporanea, le autorità competenti possono consentire che le passività relative alla moneta elettronica in circolazione vengano investite in attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 fino ad un importo non superiore al 5 %di dette passività o all'importo complessivo dei fondi propri dell'istituto, ove questi siano inferiori rispetto alle passività Articolo 6 Verifica dei requisiti specifici ad opera delle autorità Le autorità competenti assicurano che le verifiche contabili sulla conformità agli articoli 4 e 5 siano effettuate, almeno due volte l'anno, dagli stessi istituti di moneta elettronica, che comunicano alle autorità competenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti, oppure dalle autorità competenti sulla scorta dei dati forniti dagli istituti di moneta elettronica. Articolo 7 Gestione sana e prudente Gli istituti di moneta elettronica garantiscono una gestione sana e prudente, nonché sane e prudenti procedure ammini strative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno. Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari ai quali l'istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni operative o accessorie connesse alla sua attività. Articolo 8 Deroghe 1.Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o i tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi: a)
le attività complessive del tipo indicato all'articolo 1,
paragrafo 3, lettera a) , della presente direttiva dell'istituto
generano un importo complessivo di passività finanziarie
connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non
superi 5 milioni di EUR e in nessun momento superi 6 milioni di
EUR; oppure oppure c) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'altra area locale circoscritta;oppure ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o i distribuzione. Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti è soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 EUR. 2.Un istituto di moneta elettronica al quale è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 del presente articolo non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento di cui alla direttiva 2000/12/CE. 3.Gli Stati membri esigono che tutti gli istituti di moneta elettronica ai quali è stata concessa una deroga dall'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE riferiscano periodicamente sulle loro attività, indicando anche l'importo complessivo delle passività finanziarie relative alla moneta elettronica. Articolo 9 Diritti acquisiti Gli istituti di moneta elettronica soggetti alla presente direttiva, che abbiano iniziato la propria attività, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova la loro sede principale, anteriormente alla prima data tra quella di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva e quella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si presumono autorizzati ai sensi della direttiva stessa. Gli Stati membri obbligano tali istituti a fornire alle autorità competenti, tutte le informazioni atte a consentire a queste ultime di valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva se essi posseggono i requisiti di cui alla presente direttiva, quali misure debbano essere adottate per conformarvisi, ovvero se sia opportuna la revoca dell'autorizzazione.Se i requisiti non sono rispettati entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli istituti di moneta elettronica non beneficiano del riconoscimento reciproco dopo tale termine. Articolo 10 Attuazione 1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Riesame Entro il 27 aprile 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, segnatamente sulle: misure destinate a tutelare i detentori di moneta elettronica, inclusa l'eventuale necessità di introdurre un sistema di garanzia, i requisiti patrimoniali, le deroghe, e l'eventuale necessità di vietare il pagamento di interessi su fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, corredate, se del caso, di una proposta di eventuale modifica. Articolo 12 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N.FONTAINE
Per il Consiglio
Il Presidente
H.VÉDRINE |