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[4]
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8)
e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni
del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore,
che ha diritto di recedere dal contratto.
[5] Se il contratto ha per oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia
un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma,
il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
[6] I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari
ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.
[7] I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
Art.
1469 ter. Accertamento della vessatorietà delle clausole.
[1] La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento
alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da
cui dipende.
[2] La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
[3] Non sono vessatorie la clausole che riproducono disposizioni di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di
princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano
parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione
europea.
[4] Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
[5] Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le
clausole, o gli elementi della clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stai oggetto di specifica trattativa
con il consumatore.
Art.
1469 quater. Forma e interpretazione.
[1] Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre
essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
[2] In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione
più favorevole al consumatore.
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