|
Art.
18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica,
o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti
o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione
o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione
al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi
di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come
sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione
o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve
essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
|
|
E-commerce
Firma
digitale
Legislazione
Sicurezza
delle
transazioni
Il
parere di ........
Abbiamo
parlato di.......
Curiosità
dal web
Realizzare
un sito
Chi
siamo
Home
|