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Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 |
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto larticolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto larticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Sentita lAutorità per linformatica nella Pubblica Amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997 n. 59, 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, nonché i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni; DECRETA: 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui allart. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure tecniche, organizzative e gestionali di cui allart. 3, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. |
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1. Le regole tecniche, di cui allarticolo 1, sono riportate nellallegato tecnico del presente decreto, suddivise in cinque titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni finali. 1.
Le firme digitali certificate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità
con le regole tecniche stabilite dal presente decreto. p. il Presidente: Bassanini ALLEGATO TECNICO Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513. TITOLO
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