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Direttiva 97/7 CEE relativa alla protezione dei consumatori nei contratti a distanza. | |
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Il
Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A;
vista la proposta della Commissione; visto il parere del Comitato
economico e sociale; deliberando in conformità della procedura di
cui all'articolo 189 B del trattato; visto il progetto comune approvato
dal comitato di conciliazione il 27 novembre 1996; |
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(5)
considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del
Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare
della Comunità economica europea per una politica di protezione e
di informazione del consumatore enunciano la necessità di proteggere
gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento
di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita; |
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(12) considerando
che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che il consumatore
ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per
decidere se continuare o meno; |
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(20) considerando
che il mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva
può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai concorrenti; che
si possono quindi prevedere disposizioni che consentano di vigilare
sulla sua applicazione a organismi pubblici o al loro rappresentante,
o a organizzazioni di consumatori che secondo la legislazione nazionale
abbiano un legittimo interesse a proteggere i consumatori, oppure
a organizzazioni professionali titolari di un legittimo interesse
ad agire;(21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori,
è importante affrontare non appena possibile la questione dei reclami
transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato
un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla
risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del
mercato interno; che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche
per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti
criteri oggettivi (allegato II) per garantire l'affidabilità dei procedimenti
suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati (allegato
III); |
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Informazioni
preliminari |
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