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Articolo
13
Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati
membri provvedono affinchè, fatto salvo il disposto dei paragrafi
2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature
di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche
tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato
e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati
membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere
attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche
specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure
di cui alla direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme
europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche,
in base alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione,
compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della
decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa
alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione
e delle telecomunicazioni .
Articolo 14
Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della
direttiva 95/46/CEE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte
a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle
disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1,
2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria
alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della
pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento
e del perseguimento di reati, ovvero dell'uso non autorizzato del
sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo
1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative
ai ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano
relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente
direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento
dei dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva
95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva
anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
nonchè dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni,
che sono oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo
31 della direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni
tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista in tale articolo.
Il comitato è convocato specificamente per le materie contemplate
dalla presente direttiva.
Articolo 15
Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre il
24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto
per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si
considera che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso
il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati
prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate
a norma della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
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