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Articolo
1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le
persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale
o professionale, nonchè gli interessi del pubblico in generale dalla
pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per
1) ´ pubblicità ª, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
2) ´ pubblicità ingannevole ª, qualsiasi pubblicità che in qualsiasi
modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre
in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che,
dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento
economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa
ledere un concorrente;
3) ´ persona ª, le persone fisiche o giuridiche.
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare
tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,
la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione
o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità,
la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che
si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
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