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D.Lgs.
22 Maggio 1999 n.185 in attuazione della direttiva europea 97/7 | |
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; |
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4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. |
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ALLEGATO II Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a): Tali servizi comprendono in particolare: NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». |
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- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: «Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali». La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»: «Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi». Nota all'art. 12: Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»: |
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Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998, n. 281 recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»: «Art.
13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere
a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica. «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto. |
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«Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art.
5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo
al giudice competente: Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 85/577/CEE
in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali»: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»: |
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«Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta
a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
- 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica,
o la sede legale. |