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Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale |
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno. (2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato. (4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine. (5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles")(4). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione. (6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile. (7) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti. (8) Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati. (9) I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles. (10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo. (11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. (14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
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(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. (16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni. (17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento. (18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività. (19) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971(5) dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (20) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato la loro intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento. (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca. (22) Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento. (23) La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato. (24) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da atti normativi comunitari specifici. (25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali. (26) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles. (27) Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcuni Stati membri. (28) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica. (29) Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: |
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CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE Articolo 1 1. Il
presente regolamento si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso
non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed
amministrativa. CAPO II COMPETENZA Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 2 1.
Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti
ai giudici di tale Stato membro. Articolo 3 1. Le
persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono
essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo
in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente
capo. Articolo 4 1. Se
il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato
membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato
membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli
articoli 22 e 23. Sezione 2 Competenze speciali Articolo 5 La
persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può
essere convenuta in un altro Stato membro: |
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Articolo 6 La
persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere
convenuta: Articolo 7 Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità. Sezione 3 Competenza in materia di assicurazioni Articolo 8 In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5. Articolo 9 1.
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può
essere convenuto: Articolo 10 L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro. Articolo 11 1.
In materia di assicurazione della responsabilità civile,
l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa
davanti al giudice presso il quale è stata proposta
l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato,
qualora la legge di tale giudice lo consenta. Articolo 12 1.
Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione
dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai
giudici dello Stato membro nel cui territorio è
domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione,
assicurato o beneficiario. Articolo 13 Le
disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo
da una convenzione: Articolo 14 I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i seguenti: 1)
ogni danno Sezione 4 Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori Articolo 15 1.
Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5,
la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il
consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo
alla sua attività professionale è regolata dalla
presente sezione: Articolo 16 1.
L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può
essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui
territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici
del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Articolo 17 Le
disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo
da una convenzione: Sezione 5 Competenza in materia di contratti individuali di lavoro Articolo 18 1.
Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in
materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata
dalla presente sezione. Articolo 19 Il
datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro
può essere convenuto: Articolo 20 1.
L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo
davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il
lavoratore è domiciliato. Articolo 21 Le
disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo
da una convenzione: |
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Sezione 6 Competenze esclusive Articolo 22 Indipendentemente
dal domicilio, hanno competenza esclusiva: Sezione 7 Proroga di competenza Articolo 23 1.
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di
uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice
o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie,
presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la
competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di
questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo
diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di
competenza deve essere conclusa: Articolo 24 Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22. Sezione 8 Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione Articolo 25 Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Articolo 26 1.
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è
citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non
compare, il giudice, se non è competente in base al
presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria
incompetenza. Sezione 9 Litispendenza e connessione Articolo 27 1.
Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le
stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito
sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata
accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Articolo 28 1.
Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di
Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può
sospendere il procedimento. Articolo 29 Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza. Articolo 30 Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1)
quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è
depositato presso il giudice, purché successivamente
l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era
tenuto a prendere affinché fosse effettuata la
notificazione o comunicazione al convenuto, o Sezione 10 Provvedimenti provvisori e cautelari Articolo 31 I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE Articolo 32 Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Sezione 1 Riconoscimento Articolo 33 1.
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli
altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento. Articolo 34 Le
decisioni non sono riconosciute: Articolo 35 1.
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni
delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché
nel caso contemplato dall'articolo 72. Articolo 36 In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Articolo 37 1.
Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto
il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato
membro, può sospendere il procedimento se la decisione in
questione è stata impugnata. Sezione 2 Esecuzione Articolo 38 1.
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono
eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Articolo 39 1.
L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità
competente di cui all'allegato II. Articolo 40 1.
Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in
base alla legge dello Stato membro richiesto. Articolo 41 La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni. Articolo 42 1.
La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una
dichiarazione di esecutività è immediatamente
comunicata al richiedente secondo le modalità previste
dalla legge dello Stato membro richiesto. Articolo 43 1.
Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la
decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una
dichiarazione di esecutività. Articolo 44 La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV. Articolo 45 1.
Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai
sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli
articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio. Articolo 46 1.
Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi
dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della
parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere
il procedimento se la decisione straniera è stata
impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o
se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto;
in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per
proporre tale impugnazione. Articolo 47 1.
Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità
del presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda
provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della
legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una
dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41. Articolo 48 1.
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda
e la dichiarazione di esecutività non può essere
rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità
competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo
per uno o più di essi. Articolo 49 Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine. Articolo 50 L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto. Articolo 51 Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese. Articolo 52 Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia. |
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Sezione 3 Disposizioni comuni Articolo 53 1.
La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il
rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre
una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di
autenticità. Articolo 54 Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento. Articolo 55 1.
Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il
giudice o l'autorità competente può fissare un
termine per la sua presentazione o accettare un documento
equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a
sufficienza, disporne la dispensa. Articolo 56 Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti. CAPO IV ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Articolo 57 1.
Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno
Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in
un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata
dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è
proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o
revoca la dichiarazione di esecutività solo se
l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria
all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Articolo 58 Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento. CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 59 1.
Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello
Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice
applica la legge nazionale. Articolo 60 1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società
o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui
si trova: Articolo 61 Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri. Articolo 62 In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet). Articolo 63 1.
Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta
dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione
dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di
tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della
fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel
Lussemburgo. Articolo 64 1.
Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio
di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo,
relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici
di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico
o consolare competente per la nave sia stato informato della
controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è
stato informato. Articolo 65 1.
La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto
2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la
chiamata in causa, non può essere invocata in Germania e
in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro
Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai
giudici: CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 66 1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle
azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla
sua entrata in vigore. CAPO VII RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI Articolo 67 Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti. Articolo 68 1.
Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le
disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto
riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo
di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono
esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del
trattato. Articolo 69 Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e
dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli
Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti: |
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Articolo 70 1. Il
trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a
produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente
regolamento. Articolo 71 1. Il
presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui
gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materie particolari. Articolo 72 Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa. CAPO VIII DISPOSIZIONI
FINALI Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica. Articolo 74 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione. 2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2. Articolo 75 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 76 Il
presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002. Per il Consiglio Il
Presidente (1) GU
C 376 del 28.12.1999, pag. 1. ALLEGATO I Norme
nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e
all'articolo 4, paragrafo 2 |
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ALLEGATO II I
giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve
essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39 sono i
seguenti: a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court" alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dall'"Attorney General of Gibraltar". ALLEGATO III I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti: -
in Belgio, b)
per quanto riguarda il ricorso dell'istante: -
in Germania, "Oberlandesgericht", -
nei Paesi Bassi, -
in Austria, "Bezirksgericht", a) in Inghilterra e nel Galles, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court"; b) in Scozia, "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Sheriff Court"; c) nell'Irlanda del Nord, "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court"; d) a Gibilterra, "Supreme Court of Gibraltar" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, "Magistrates' Court". ALLEGATO IV I
ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
sono i seguenti: ALLEGATO V Attestato
di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle
decisioni e alle transazioni giudiziarie La
decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello
Stato membro d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento)
contro: ALLEGATO VI Attestato
di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento relativo
agli atti pubblici |