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I
domini si tutelano come i marchi. Sulla Registration authority
prevale il diritto alluso esclusivo del segno aziendale.
La
registrazione dei domini su Internet continua ad alimentare
contrasti giurisprudenziali. Con due distinte e recentissime
ordinanze pubblicate il 28 maggio (presidente Braccagni, relatore
Zazzeri, Rg 2974/00) e il 7 giugno (presidente Braccagni,
relatore Pompei, Rg 2364/00), il Tribunale
di Firenze in sede collegiale ha risolto alcune tra le
questioni di maggior rilievo in tema di utilizzo del sito Web
contraddistinto da un indirizzo Dns (Domain name system). In
entrambe le decisioni, il Tribunale ha ritenuto che
lutilizzazione del segno altrui come nome di dominio può
costituire una violazione del diritto di esclusiva, in
considerazione della disciplina in tema di marchi prevista
nellarticolo 1, lettere a), b) e c), del Rd 21 giugno 1942
n. 929 e successive modifiche.
Le regole
esistenti. Attualmente non esiste una regolamentazione
uniforme nei vari Stati interessati dalle relazioni telematiche;
per di più, la legislazione italiana è del tutto
carente in tema di assegnazione dei nomi a dominio. Il sistema di
registrazione dei nomi Dns rappresenta uno standard generale che,
nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso
la creazione di varie autorità di registrazione locali,
che adottano procedure definite da autonomi organismi
collaterali. In Italia, il regolamento di registrazione è
stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la
Registration Authority italiana (Ra) è lorganismo
responsabile dellassegnazione dei nomi e della gestione dei
relativi registri. È ricorrente il caso di una società
titolare di un determinato marchio, regolarmente registrato
presso lUfficio italiano dei brevetti e dei marchi, che
chiede in tempi successivi alla Registration Authority la
registrazione del nome «.it». Senonché
unaltra società, anche se non titolare del relativo
marchio, può in precedenza avere chiesto e ottenuto la
assegnazione di un dominio. Del resto, lAutorità di
registrazione italiana non svolge alcuna indagine né ha
alcuna competenza sulla legittimità delle registrazioni
dei domini. Laprima ordinanza. In prima istanza, il Tribunale di
Firenze (sezione distaccata di Empoli)con lordinanza del 28
novembre scorso aveva riaffermato il principio cardine del
lassegnazione dei Dns, cioè la regola del «first
come, first served», in forza del quale lAutorità
assegna il nome al primo utente che ne faccia richiesta, senza
svolgere alcun preventivo controllo. Il nome a dominio
rappresenta un indirizzo di Rete e non implica di per sé
riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali:
valorizzando tale situazione, il giudice di primo grado aveva
sottolineato «la differenza esistente tra il marchio
(caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare
infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, e
il domain name, che può essere formato soltanto da lettere
o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico
che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del
globo». Il ribaltone. Il Tribunale di Firenze, in sede
collegiale, con lordinanza del 28 maggio ha ribaltato la
decisione della sezione di Empoli in base alle seguenti
considerazioni: il domain name non può essere considerato
un mero indirizzo telematico; il domain name, che viene in
concreto utilizzato dagli utenti della rete Internet per
stabilire i contatti, digitato alla stregua di numero telefonico,
non viene assegnato dufficio o casualmente, ma è
liberamente scelto dallutente; esso svolge la funzione
ulteriore di segno distintivo del limpresa che opera nel
mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina
statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la
regola «first come, first served» propria
dellordinamento Internet e finora seguita per
lattribuzione del dominio da parte della Registration
Authority; le regole proprie dellordinamento Internet sono
applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni
nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della
vita civile ed economica (marchio di impresa) appositamente
disciplinati dalla legge statale; nellambito
dellordinamento Internet è pur sempre prevista la
revoca dellassegnazione di un domain name da parte della Ra
in caso di sentenza passata in giudicato (articolo 11, regole di
naming) e il principio del «first come first served»
risulta attenuato dalle stesse regole di naming (articolo 16 e
seguenti) in tema di riassegnazione di un nome a dominio
contestato. In applicazione dellarticolo 1 del citato Rd n.
929 del 1942, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto alla
società titolare del marchio il diritto di vietare a terzi
di usare un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi identici qualora, a causa del lidentità
o somiglianza fra i segni e del lidentità o affinità
fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico. Conseguentemente lo stesso Tribunale
ha condannato la società che aveva dato al proprio sito un
domain name illegittimo a provvedere alla cancellazione del
dominio presso la Registration Authority italiana. Le aggiunte di
giugno. Anche il marchio debole rappresentato da nomi comuni
oggetto di opportune trasformazioni morfologiche è dotato
del potere di individuare un prodotto meritevole di tutela. Con
la più recente decisione del 7 giugno 2001 il Tribunale di
Firenze ha ribadito la tutela del titolare del marchio di
impresa, in relazione alluso illecito a suo danno del
domain name contraffatto, cioè assegnato a terzi
illegittimamente pur in virtù della regola «first
come first served». Secondo il Tribunale la tutela di cui
allarticolo 1, lettera b), della legge sui marchi di cui al
citato Rd del 1942 presuppone lesistenza di affinità
merceologica dei settori di uso dei segni, valutata in
considerazione della peculiarità dei nomi di dominio e
della possibilità, per il consumatore, di ricondurre un
determinato servizio allattività dimpresa del
titolare del marchio. Nel caso deciso dal Tribunale,
lattività imprenditoriale della società
titolare del marchio consisteva nella produzione e commercio di
imbarcazioni da diporto, da lavoro e per usi militari, mentre la
società che aveva contraffatto il marchio aveva per
oggetto lorganizzazione di vacanze. La notorietà
raggiunta nel settore del commercio delle imbarcazioni della
società titolare del marchio poteva dunque, in concreto,
indirizzare lutente nella scelta del sito, in quanto
contraddistinto da un nome di dominio riconducibile allattività
di fabbricazione e vendita di imbarcazioni. In particolare
lutente, alla ricerca del sito relativo alle vacanze, ben
poteva essere indotto a ritenere che il prodotto fosse offerto da
uno stesso imprenditore. Sotto tale profilo, ai fini della tutela
del marchio, anche una parola comune tratta dal linguaggio
corrente può assumere carattere di originalità,
purché abbia subito una modificazione tale da annullare il
suo originario significato linguistico e designare, con
sufficiente determinazione, un prodotto.
(Fonte
Il sole 24 Ore)
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