Statistiche

 

Glossario

 

Ricerca

 

 Dillo a Short Cut 

 

Il Tribunale di Firenze crea un precedente nel regolamentare gli indirizzi Internet


I domini si tutelano come i marchi. Sulla Registration authority prevale il diritto all’uso esclusivo del segno aziendale.

La registrazione dei domini su Internet continua ad alimentare contrasti giurisprudenziali. Con due distinte e recentissime ordinanze pubblicate il 28 maggio (presidente Braccagni, relatore Zazzeri, Rg 2974/00) e il 7 giugno (presidente Braccagni, relatore Pompei, Rg 2364/00), il Tribunale di Firenze in sede collegiale ha risolto alcune tra le questioni di maggior rilievo in tema di utilizzo del sito Web contraddistinto da un indirizzo Dns (Domain name system). In entrambe le decisioni, il Tribunale ha ritenuto che l’utilizzazione del segno altrui come nome di dominio può costituire una violazione del diritto di esclusiva, in considerazione della disciplina in tema di marchi prevista nell’articolo 1, lettere a), b) e c), del Rd 21 giugno 1942 n. 929 e successive modifiche.

Le regole esistenti.
Attualmente non esiste una regolamentazione uniforme nei vari Stati interessati dalle relazioni telematiche; per di più, la legislazione italiana è del tutto carente in tema di assegnazione dei nomi a dominio. Il sistema di registrazione dei nomi Dns rappresenta uno standard generale che, nato in America, si è poi articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali, che adottano procedure definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la Registration Authority italiana (Ra) è l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi e della gestione dei relativi registri. È ricorrente il caso di una società titolare di un determinato marchio, regolarmente registrato presso l’Ufficio italiano dei brevetti e dei marchi, che chiede in tempi successivi alla Registration Authority la registrazione del nome «.it». Senonché un’altra società, anche se non titolare del relativo marchio, può in precedenza avere chiesto e ottenuto la assegnazione di un dominio. Del resto, l’Autorità di registrazione italiana non svolge alcuna indagine né ha alcuna competenza sulla legittimità delle registrazioni dei domini. Laprima ordinanza. In prima istanza, il Tribunale di Firenze (sezione distaccata di Empoli)con l’ordinanza del 28 novembre scorso aveva riaffermato il principio cardine del l’assegnazione dei Dns, cioè la regola del «first come, first served», in forza del quale l’Autorità assegna il nome al primo utente che ne faccia richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo. Il nome a dominio rappresenta un indirizzo di Rete e non implica di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali: valorizzando tale situazione, il giudice di primo grado aveva sottolineato «la differenza esistente tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, e il domain name, che può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo». Il ribaltone.
Il Tribunale di Firenze, in sede collegiale, con l’ordinanza del 28 maggio ha ribaltato la decisione della sezione di Empoli in base alle seguenti considerazioni: il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico; il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti della rete Internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di numero telefonico, non viene assegnato d’ufficio o casualmente, ma è liberamente scelto dall’utente; esso svolge la funzione ulteriore di segno distintivo del l’impresa che opera nel mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola «first come, first served» propria dell’ordinamento Internet e finora seguita per l’attribuzione del dominio da parte della Registration Authority; le regole proprie dell’ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica (marchio di impresa) appositamente disciplinati dalla legge statale; nell’ambito dell’ordinamento Internet è pur sempre prevista la revoca dell’assegnazione di un domain name da parte della Ra in caso di sentenza passata in giudicato (articolo 11, regole di naming) e il principio del «first come first served» risulta attenuato dalle stesse regole di naming (articolo 16 e seguenti) in tema di riassegnazione di un nome a dominio contestato. In applicazione dell’articolo 1 del citato Rd n. 929 del 1942, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto alla società titolare del marchio il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici qualora, a causa del l’identità o somiglianza fra i segni e del l’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Conseguentemente lo stesso Tribunale ha condannato la società che aveva dato al proprio sito un domain name illegittimo a provvedere alla cancellazione del dominio presso la Registration Authority italiana. Le aggiunte di giugno. Anche il marchio debole rappresentato da nomi comuni oggetto di opportune trasformazioni morfologiche è dotato del potere di individuare un prodotto meritevole di tutela. Con la più recente decisione del 7 giugno 2001 il Tribunale di Firenze ha ribadito la tutela del titolare del marchio di impresa, in relazione all’uso illecito a suo danno del domain name contraffatto, cioè assegnato a terzi illegittimamente pur in virtù della regola «first come first served». Secondo il Tribunale la tutela di cui all’articolo 1, lettera b), della legge sui marchi di cui al citato Rd del 1942 presuppone l’esistenza di affinità merceologica dei settori di uso dei segni, valutata in considerazione della peculiarità dei nomi di dominio e della possibilità, per il consumatore, di ricondurre un determinato servizio all’attività d’impresa del titolare del marchio.
Nel caso deciso dal Tribunale, l’attività imprenditoriale della società titolare del marchio consisteva nella produzione e commercio di imbarcazioni da diporto, da lavoro e per usi militari, mentre la società che aveva contraffatto il marchio aveva per oggetto l’organizzazione di vacanze. La notorietà raggiunta nel settore del commercio delle imbarcazioni della società titolare del marchio poteva dunque, in concreto, indirizzare l’utente nella scelta del sito, in quanto contraddistinto da un nome di dominio riconducibile all’attività di fabbricazione e vendita di imbarcazioni. In particolare l’utente, alla ricerca del sito relativo alle vacanze, ben poteva essere indotto a ritenere che il prodotto fosse offerto da uno stesso imprenditore. Sotto tale profilo, ai fini della tutela del marchio, anche una parola comune tratta dal linguaggio corrente può assumere carattere di originalità, purché abbia subito una modificazione tale da annullare il suo originario significato linguistico e designare, con sufficiente determinazione, un prodotto.

(Fonte Il sole 24 Ore)




E-commerce

Firma digitale

Legislazione

Sicurezza delle
transazioni

Il parere di ........

Abbiamo parlato di.......

Curiosità dal web

Realizzare un sito

Home


I 7 nuovi domini in Intalia e all'estero

Come aprire un negozio on line

Come ottenere un certificato digitale

Come risparmiare sulle telefonate