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I nuovi domini | |
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Sette
nuovi domini da registrare!
La proprietà di un nome a dominio La procedura di riassegnazione di un dominio Personali i dati per la registrazione di un dominio Sette nuovi domini da registrare! Sono sette i domini del futuro che potremo registrare in Italia e all'estero: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro.. L'Icann, Internet Corporation for Assigned Names ad Numbers, l'ente no-profit statunitense che detta le linee guida dei Top Level Domain, ha scelto i sette nuovi gTld, nomi di dominio generico a fine 2000 al termine di numerose assemblee tenutesi a Marina del Rey in California tra decine e decine di nomi differenti presentati da numerosi stati e consorzi di paesi. |
| Per registrare questi nuovi domini bisognerà ancora attendere un po' di tempo poiché è ancora necessaria un'ulteriore approvazione da parte dell'Icann e dello US Department of Commerce per l'implementazione definitiva. In attesa di avere la possibilità di registrare questi domini rimangono aperti alcuni problemi relativi alla proprietà dei nomi a dominio e a fenomeni di Domain Grabbing e Cybersquatting, ovvero la registrazione di un numero consistente di domini per la rivendita degli stessi oppure a scopo di illecito concorrenziale. Innanzitutto occorre ricordare cos'è un dominio. Il nome a dominio è la stringa alfanumerica abbinata ad un indirizzo IP con cui viene riconosciuto, in modo univoco, un singolo computer collegato alla rete Internet. L'IP assume una forma soltanto numerica composta da 4 serie di 3 cifre da 0 a 255. La regolamentazione vigente consente di registrare nomi di lunghezza variabile tra i 3 e i 63 caratteri e permette l'inserimento dei soli caratteri alfanumerici e il trattino. L'assegnazione
di un dominio, qualsiasi esso sia, avviene secondo i criteri stabiliti
dallo Iana, Internet Assigned Number Autority, ente preposto alla
gestione dei protocolli di comunicazione e al coordinamento dell'assegnazione
degli spazi degli indirizzi. Le strutture che si affiancano allo Iana
su una competenza geografica sono: l'Apnic, www.apnic.org per l'Asia; il Ripe-Ncc, www.ripe.net, per l'Europa e l'Africa. Vi sono poi gli enti ai quali sono affidati i compiti di gestione e di assegnazione dei domini nazionali. In Italia sopno presenti una registration Autority , www.nic.it/RA e una Naming Autority , www.nic.it/NA con funzioni regolamentari e di controllo. Sopra tutti vi è l'Isoc, Internet Society, www.isoc.org, statunitense, fondata nel 1992 per favorire lo sviluppo democratico di Internet. |
Una differenza tra la gestione dei domini statunitense e quella italiana è nella diversa distribuzione delle entità abilitate alla registrazione dei domini per gli utenti finali. Mentre negli Stati Uniti operano numerosi enti di registrazione selezionati dall'Icann, in Italia l'unico ente abilitato a tale funzione è la Ragistration Autority. Inoltre, nel nostro paese è generalmente necessario contattare un provider , ad esempio www.webspace.it, che pensa a registrare il dominio per conto del cliente e a far pervenire la lettera da inviare alla Registration Autority , mentre negli USA la procedura è completamente on line. La proprietà di un nome a dominio L'assetto attuale delle regole di naming prevede che l'assegnatario riceva in uso il nome prescelto, mentre la proprietà rimane alla Registration Authority. Questo provoca dei problemi nei domini associati ad un marchio. La normativa statunitense, al contrario, ha stabilito che la titolarità e le relative responsabilità di un nome a dominio siano da attribuire all'assegnatario. In questo senso si orienta la giurisprudenza italiana nell'avallare il binomio dominio-marchio. Il Ddl 4594 “Decreto Passigli” nato per frenare il fenomeno del Cybersquatting, ovvero la registrazione di un dominio a uso speculativo o concorrenziale, ha subito nel tempo critiche di addetti ai lavori e giuristi soprattutto nei punti in cui vengono riproposte alcune norme sui marchi presenti all'interno del Codice Civile. Ampia e a tratti contrastante anche la giurisprudenza in materia anche se la linea delle decisioni dei Tribunali va verso l'assegnazione di un dominio ai soggetti che possono ricavare utilità dalla corrispondenza nome-dominio. |
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La procedura di riassegnazione di un dominio La Registration Autority italiana ha recentemente approvato la nuova procedura di riassegnazione dei nomi a dominio. Con tale procedimento chiunque può chiedere la sospensione o il recupero di un nome a dominio sul quale abbia dei diritti riconducibili alla normativa vigente in materia di nomi, marchi e segni distintivi. La procedura dell'Autority italiana non ha valenza giuridica e non si sovrappone alla competenza del tribunale ordinario né sostituisce l'arbitrato proposto dall'art.14 delle regole di Naming. Il ricorso è molto semplice, per facilitare l'utenza la NA ha predisposto una serie di moduli in cui viene indicato passo passo cosa si deve fare. E' sufficiente inoltrare il reclamo indicando il nome del dominio oggetto del ricorso e i motivi della contestazione, allegando tutto quanto possa avvalorare la contestazione. Il tutto deve essere speditoad uno degli enti abilitati dalla NA, di cui si può trovare un elenco su www.nic.it/NA/maps/ . L'ente conduttore inoltrerà il ricorso al contestato che avrà 25 giorni di tempo per presentare la propria linea difensiva. Entro 15 giorni un saggio, nominato dall'ente conduttore, dovrà decidere sulla fondatezza del ricorso. Nel caso in cui il saggio riconosca la fondatezza del diritto appellato la Ragistration Autority provvederà a trasferire il dominio al ricorrente. Sono "personali" i dati prodotti per la registrazione di un dominio web In base alla legge sulla privacy i dati forniti per la registrazione di un dominio web sono dati personali e devono essere corretti o aggiornati qualora siano inesatti o superati. Il Garante ha affrontato la questione a seguito della richiesta di un professionista volta ad ottenere la correzione di alcuni dati personali prodotti in passato ai fini della registrazione di un nome a dominio. Il professionista aveva, infatti, stipulato un contratto con una società in ambito informatico per registrare un proprio sito web. Si era ben presto accorto, però, che presso la banca dati di una società di registrazione dei domini (registrar), egli appariva solo come punto di contatto anziché come registrant del nome del dominio assegnato. Titolare del dominio veniva indicata la società informatica a cui il professionista si era rivolto per la materiale operazione di registrazione del dominio. (Fonte Interlex) |