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Sicurezza nei pagamenti on line

Il primo ostacolo alla diffusione del commercio elettronico è rappresentato dalla sicurezza nelle modalità di pagamento che nel negozio on line sono generalmente il bonifico bancario, il pagamento in contrassegno al ricevimento della merce e la carta di credito. In e-commerce la moneta elettronica sostituisce il denaro contante a conferma della non fisicità di questo sistema di vendita. La dottrina giuridica, in alcuni casi, ha sostenuto un rapporto di genere a specie tra strumenti di pagamento elettronico e trasferimenti elettronici di fondi. La differenza principale sta nel fatto che i trasferimenti elettronici di fondi vengono effettuati su reti proprietarie e sicure, ad esempio il sistema Fedwire della Federal Reserve Banks, mentre internet è una rete pubblica e aperta.

Il pagamento attraverso la carta di credito è sicuramente il più usato ma anche quello più esposto a frodi poiché i dati trasmessi potrebbero essere intercettati. È quindi molto importante l'utilizzo, da parte del negozio virtuale, di un server sicuro e di apposite garanzie in grado di assicurare all'acquirente un livello di sicurezza adeguato.

Gli standard di sicurezza per il commercio elettronico:

SET (Secure Electronic Transaction)

SSL (Security Sockets Layer)

E-commerce

Firma digitale

Legislazione

Sicurezza delle
transazioni

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Tuttavia è il riconoscimento della piena validità e rilevanza ad ogni effetto di legge degli atti elettronici sottoscritti con firma digitale la novità destinata a rivoluzionare il mercato dell'e-commerce italiano. Con il DPR n°513/97 si riconosce che la firma digitale ha la stessa validità di legge della sottoscrizione autografa come già sancito all'art.15 della legge 59/97 (Bssanini) che ha parificato la firma digitale alla sottoscrizione autografa. L'8 febbraio 1999 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la regolamentazione tecnica dei documenti informatici che stabilisce i requisiti nell'elenco dei Certificatori tenuto presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Le società di certificazione che sono state costituite e riconosciute, tra queste vi è la divisione C.A di Finital, saranno la terza parte "fidata" che provvederà all'identificazione degli utenti, alla generazione di credenziali che ne permettano l'identificazione ad altri, alla creazione, conservazione, distribuzione, cancellazione, revoca delle chiavi.

L'introduzione della firma digitale per l'autenticazione dell'ordine e la protezione della segretezza dei dati, tra cui il numero della carta di credito propone anche una rilettura del problema di responsabilità. La consapevolezza dell'impossibilità di accertare che l'acquirente che comunica i dati sia realmente il titolare della carta di credito, portava le imprese di vendita a distanza ad accettare riaddebiti “d'ufficio” a fronte di riaccrediti a favore dei titolari contestatari. Il rischio di frodi grava quindi sulle imprese di vendita a distanza. Con l'introduzione delle nuove tecnologie di pagamento sicuro, grava sul consumatore l'onere della prova dell'uso fraudolento, questo si spiega perché è oramai quasi assoluta la certezza della provenienza di ordini di pagamento da parte del titolare della carta.

Si parla ancora di certezza “quasi assoluta” della titolarità della carta di credito anche se alcuni tendono ad ipotizzare anche una sicurezza assoluta con l'applicazione di strumenti di riconoscimento biometrico (come l'impronta digitale) magari alle smart card, al fine di eliminare ogni differenza tra firma autografa e firma digitale.


I pagamenti elettronici analizzati secondo il nostro ordinamento giuridico,

In un trasferimento elettronico di fondi entrano solitamente in gioco tre figure: l'ordinante (ossia colui che da' l'ordine di trasferire i fondi), l'ordinatario (ossia il destinatario di tali fondi) e l'ordinato (ossia il soggetto che esegue il trasferimento dei fondi, solitamente si tratta di una banca). L'istituto è quello della delegazione nella quale si istituiscono tra i soggetti il rapporto di provvista (ordinante-ordinatario), il rapporto diretto (ordinato-ordinatario) ed il rapporto di valuta (ordinatario-ordinante). In questo caso al posto del delegante c'è la figura dell'ordinante, al posto del delegato c'è l'ordinato e al posto del delegante un ordinatario(24).

In particolare, qualora vi sia un rapporto di conto corrente fra ordinante e l'intermediario finanziario ordinato si può ritenere che ai trasferimenti elettronici siano applicabili le stesse norme che regolano il bancogiro. I due istituti differiscono infatti solo per le caratteristiche tecniche dei mezzi usati.

Nelle operazioni di un trasferimento elettronico di fondi un problema sicuramente rilevante è costituito dal momento in cui il credito sia da ritenersi soddisfatto. Tale momento è quello dell'accreditamento della somma dovuta sul conto del creditore. "Appare chiaro che, quando l'accreditamento sia avvenuto e non sia stato rifiutato dal beneficiario, esso equivalga a tutti gli effetti ad un pagamento, dato che il diritto del beneficiario nei confronti della banca non si fonda sull'ordine dell'altro correntista ma si fonda sull'esistenza nel conto di una disponibilità".

L'operazione elettronica di accreditamento soddisfa istantaneamente sia l'obbligazione del debitore ordinante che l'obbligazione dell'ordinato di trasferire i fondi, ossia vi è il contemporaneo soddifacimento del rapporto di provvista e del rapporto di valuta.

Nel nostro ordinamento in base all'art. art. 1277 del Codice Civile c.c. "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento". Nel caso di un trasferimento elettronico di fondi non c'è consegna effettiva della moneta, bensì una prestazione diversa da quella dovuta. Tale prestazione ha quindi effetto liberatorio solo nei casi previsti dagli artt. 1197 e 1198 del Codice Civile c.c. nei quali si prevede che la prestazione in luogo dell'adempimento abbia effetto liberatorio qualora vi sia il consenso del creditore e l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito se non risulta una diversa volontà delle parti. Al pagamento sul conto del creditore sarà autorizzato quindi il debitore solo quando il primo abbia manifestato, in forma espressa o tacita, la propria adesione a una particolare forma di pagamento ed essendo la banca autorizzata a ricevere pagamenti per conto del cliente.


Il fatto che l'adesione al pagamento elettronico possa essere manifestata anche in modo tacito assottiglia inevitabilmente la differenza tra moneta legale e moneta elettronica. Nel caso venga a mancare quindi una dichiarazione esplicita da parte del beneficiario che renda esplicito il rifiuto di mezzi di pagamento elettronici, l'accettazione può essere desunta dal contesto nel quale il pagamento è richiesto. Nell'ambito di un'offerta commerciale in Internet viene spesso richiesto, assieme ai dati personali necessari per recapitare la merce, anche il numero di carta di credito. Tale richiesta costituisce dichiarazione implicita che il pagamento mediante tale sistema costituirà adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Se nell'ambito di un'offerta commerciale in Internet, il venditore espone nel proprio sito il logo "We accept ecash";, questa costituisce dichiarazione esplicita che il pagamento con un mezzo diverso dalla moneta legale (in questo caso ecash) avrà effetti liberatori.

Un altro aspetto riguarda poi il luogo dell'adempimento: secondo l'art. 1182 del Codice Civile "l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza". La presunzione tacita di cui si parlava prima può comunque essere estesa anche al luogo in questione. Qualora sussistano infatti i requisiti per dedurre l'assenso a pagamenti in forma elettronica, si può ritenere che sussista anche il consenso ad effettuare tali pagamenti alla banca invece che al domicilio del venditore.

Riguardo al tempo dell'adempimento, questo come abbiamo detto coincide con l'accreditamento nel conto del creditore. Nei trasferimenti elettronici di fondi tale accreditamento dovrebbe di norma coincidere con il momento in cui l'ordine è trasmesso. Il fatto che per vari motivi ciò non avvenga può creare quindi confusione sul momento effettivo nel quale il pagamento sia da considerarsi effettuato.


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