|
Il primo ostacolo alla diffusione del commercio elettronico è rappresentato dalla sicurezza nelle modalità di pagamento che nel negozio on line sono generalmente il bonifico bancario, il pagamento in contrassegno al ricevimento della merce e la carta di credito. In e-commerce la moneta elettronica sostituisce il denaro contante a conferma della non fisicità di questo sistema di vendita. La dottrina giuridica, in alcuni casi, ha sostenuto un rapporto di genere a specie tra strumenti di pagamento elettronico e trasferimenti elettronici di fondi. La differenza principale sta nel fatto che i trasferimenti elettronici di fondi vengono effettuati su reti proprietarie e sicure, ad esempio il sistema Fedwire della Federal Reserve Banks, mentre internet è una rete pubblica e aperta. Il pagamento attraverso la carta di credito è sicuramente il più usato ma anche quello più esposto a frodi poiché i dati trasmessi potrebbero essere intercettati. È quindi molto importante l'utilizzo, da parte del negozio virtuale, di un server sicuro e di apposite garanzie in grado di assicurare all'acquirente un livello di sicurezza adeguato. Gli standard di sicurezza per il commercio elettronico: SET (Secure Electronic Transaction) |
|
Tuttavia
è il riconoscimento della piena validità e rilevanza ad ogni effetto
di legge degli atti elettronici sottoscritti con firma digitale la
novità destinata a rivoluzionare il mercato dell'e-commerce italiano.
Con il DPR n°513/97
si riconosce che la firma digitale ha la stessa validità di
legge della sottoscrizione autografa come già sancito all'art.15 della
legge 59/97 (Bssanini) che ha parificato la firma digitale
alla sottoscrizione autografa. L'8 febbraio 1999 è entrato in vigore
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la
regolamentazione tecnica dei documenti informatici che stabilisce
i requisiti nell'elenco dei Certificatori tenuto presso
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Le società di certificazione che sono state costituite
e riconosciute, tra queste vi è la divisione C.A di Finital, saranno la
terza parte "fidata" che provvederà all'identificazione degli utenti,
alla generazione di credenziali che ne permettano l'identificazione
ad altri, alla creazione, conservazione, distribuzione, cancellazione,
revoca delle chiavi. L'introduzione della firma digitale per l'autenticazione dell'ordine e la protezione della segretezza dei dati, tra cui il numero della carta di credito propone anche una rilettura del problema di responsabilità. La consapevolezza dell'impossibilità di accertare che l'acquirente che comunica i dati sia realmente il titolare della carta di credito, portava le imprese di vendita a distanza ad accettare riaddebiti “d'ufficio” a fronte di riaccrediti a favore dei titolari contestatari. Il rischio di frodi grava quindi sulle imprese di vendita a distanza. Con l'introduzione delle nuove tecnologie di pagamento sicuro, grava sul consumatore l'onere della prova dell'uso fraudolento, questo si spiega perché è oramai quasi assoluta la certezza della provenienza di ordini di pagamento da parte del titolare della carta. Si parla ancora di certezza “quasi assoluta” della titolarità della carta di credito anche se alcuni tendono ad ipotizzare anche una sicurezza assoluta con l'applicazione di strumenti di riconoscimento biometrico (come l'impronta digitale) magari alle smart card, al fine di eliminare ogni differenza tra firma autografa e firma digitale. |
|
Il fatto che l'adesione al pagamento elettronico possa essere manifestata anche in modo tacito assottiglia inevitabilmente la differenza tra moneta legale e moneta elettronica. Nel caso venga a mancare quindi una dichiarazione esplicita da parte del beneficiario che renda esplicito il rifiuto di mezzi di pagamento elettronici, l'accettazione può essere desunta dal contesto nel quale il pagamento è richiesto. Nell'ambito di un'offerta commerciale in Internet viene spesso richiesto, assieme ai dati personali necessari per recapitare la merce, anche il numero di carta di credito. Tale richiesta costituisce dichiarazione implicita che il pagamento mediante tale sistema costituirà adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Se nell'ambito di un'offerta commerciale in Internet, il venditore espone nel proprio sito il logo "We accept ecash";, questa costituisce dichiarazione esplicita che il pagamento con un mezzo diverso dalla moneta legale (in questo caso ecash) avrà effetti liberatori. Un altro aspetto riguarda poi il luogo dell'adempimento: secondo l'art. 1182 del Codice Civile "l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza". La presunzione tacita di cui si parlava prima può comunque essere estesa anche al luogo in questione. Qualora sussistano infatti i requisiti per dedurre l'assenso a pagamenti in forma elettronica, si può ritenere che sussista anche il consenso ad effettuare tali pagamenti alla banca invece che al domicilio del venditore. Riguardo al tempo dell'adempimento, questo come abbiamo detto coincide con l'accreditamento nel conto del creditore. Nei trasferimenti elettronici di fondi tale accreditamento dovrebbe di norma coincidere con il momento in cui l'ordine è trasmesso. Il fatto che per vari motivi ciò non avvenga può creare quindi confusione sul momento effettivo nel quale il pagamento sia da considerarsi effettuato. |