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Reati
informatici
Il
discorso sulla sicurezza ci ha aiutato a capire che l'uso delle
tecnologie dell'informazione all'interno della transazione
elettronica rende, infatti, ipotizzabili numerosi reati
informatici, che possiamo individuare all'interno del Codice
Penale dalla l. 547/1993. Tra questi, più direttamente
connessi al commercio elettronico sono quelli previsti dagli
artt.: 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatica e
telematico) 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici e telematici) 615
quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o a
interrompere un sistema informatica) 617 quinquies
(installazione di apparecchiatura atte ad intercettare, impedire
e interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 617
sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto
di comunicazioni informatiche o telematiche) 635 bis
(danneggiamento di comunicazioni informatiche o telematiche) 640
ter (frode informatica) Parimenti riconducibile all'e-commerce
è l'art.491 bis, che sanziona le ipotesi di falso avente
ad oggetto un documento informatica. Accanto a queste ipotesi
vanno altresì quelle previste dal d.lgs. 51811992 e, in
particolare, dall'art.171 bis riferito alla duplicazione abusiva
ed al commercio del software contraffatto.
Il
diritto d'autore
L'art.171
bis merita un'ulteriore approfondimento, poiché connesso
alla tutela del diritto d'autore. Anche se oggetto
dell'attività commerciale non sono prodotti presenti
on-line, in un sito web l'imprenditore può inserire una
grande quantità di informazioni che assumono le forme più
svariate: testi, suoni, immagini, filmati, e così
via. Molte di esse possono rappresentare un certo valore
economico, sia per il loro valore intrinseco, sia perché
per la loro acquisizione si sono investite risorse patrimoniali.
E naturale che un imprenditore desideri tutelare il
contenuto dei proprio sito dall'appropriazione non autorizzata
dei terzi, magari suoi concorrenti. Ogni originale forma di
elaborazione intellettuale espressiva di una qualunque idea o di
un qualunque concetto viene oggi, infatti, tutelata: per es. i
programmi per elaboratore sono stati specificamente inseriti
all'interno della legge sul diritto d'autore e sono ora da questa
tutelati. Recentemente è stata recepita la direttiva CE
9/1996, che fornisce espressa tutela alle banche dati anche se
non dotate di un grado di originalità e creatività
tale da rientrare sotto la protezione del diritto d'autore:
infatti i criteri generalmente richiesti perché un'opera
possa essere tutelata dal diritto d'autore consistono nella
novità e nella originalità del lavoro e nella sua
concretizzazione su un supporto tale da consentirne la conoscenza
a terzi. Ma tale tutela è limitata, perché sono
consentiti l'utilizzo del programma da parte di colui che ne ha
acquisito il diritto (solitamente tramite licenza), lo studio e
l'attuazione dell'interoperabilità tra il programma
oggetto di tutela e l'altro programma, attuati da un soggetto che
abbia acquisito il diritto di utilizzazione sul medesimo.
Nell'intenzione del legislatore questi limiti sono volti a
consentire l'uso del programma, l'effettuazione di copie di
back-up, nonché la decompilazione del medesimo allo scopo
di studiarne il funzionamento e l'interoperabilità con
altri programmi. Quest'ultima facoltà in particolare
dovrebbe impedire la creazione di monopoli di fatto nel mercato
dei software.
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