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Reati informatici e diritto d'autore


Reati informatici

Il discorso sulla sicurezza ci ha aiutato a capire che l'uso delle tecnologie dell'informazione all'interno della transazione elettronica rende, infatti, ipotizzabili numerosi reati informatici, che possiamo individuare all'interno del Codice Penale dalla l. 547/1993.
Tra questi, più direttamente connessi al commercio elettronico sono quelli previsti dagli artt.:
615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatica e telematico)
615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici)
615 quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o a interrompere un sistema informatica)
617 quinquies (installazione di apparecchiatura atte ad intercettare, impedire e interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 617 sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)
635 bis (danneggiamento di comunicazioni informatiche o telematiche) 640 ter (frode informatica)
Parimenti riconducibile all'e-commerce è l'art.491 bis, che sanziona le ipotesi di falso avente ad oggetto un documento informatica.
Accanto a queste ipotesi vanno altresì quelle previste dal d.lgs. 51811992 e, in particolare, dall'art.171 bis riferito alla duplicazione abusiva ed al commercio del software contraffatto.

Il diritto d'autore

L'art.171 bis merita un'ulteriore approfondimento, poiché connesso alla tutela del diritto d'autore.
Anche se oggetto dell'attività commerciale non sono prodotti presenti on-line, in un sito web l'imprenditore può inserire una grande quantità di informazioni che assumono le forme più svariate: testi, suoni, immagini, filmati, e così via.
Molte di esse possono rappresentare un certo valore economico, sia per il loro valore intrinseco, sia perché per la loro acquisizione si sono investite risorse patrimoniali. E’ naturale che un imprenditore desideri tutelare il contenuto dei proprio sito dall'appropriazione non autorizzata dei terzi, magari suoi concorrenti.
Ogni originale forma di elaborazione intellettuale espressiva di una qualunque idea o di un qualunque concetto viene oggi, infatti, tutelata: per es. i programmi per elaboratore sono stati specificamente inseriti all'interno della legge sul diritto d'autore e sono ora da questa tutelati.
Recentemente è stata recepita la direttiva CE 9/1996, che fornisce espressa tutela alle banche dati anche se non dotate di un grado di originalità e creatività tale da rientrare sotto la protezione del diritto d'autore: infatti i criteri generalmente richiesti perché un'opera possa essere tutelata dal diritto d'autore consistono nella novità e nella originalità del lavoro e nella sua concretizzazione su un supporto tale da consentirne la conoscenza a terzi.
Ma tale tutela è limitata, perché sono consentiti l'utilizzo del programma da parte di colui che ne ha acquisito il diritto (solitamente tramite licenza), lo studio e l'attuazione dell'interoperabilità tra il programma oggetto di tutela e l'altro programma, attuati da un soggetto che abbia acquisito il diritto di utilizzazione sul medesimo. Nell'intenzione del legislatore questi limiti sono volti a consentire l'uso del programma, l'effettuazione di copie di back-up, nonché la decompilazione del medesimo allo scopo di studiarne il funzionamento e l'interoperabilità con altri programmi. Quest'ultima facoltà in particolare dovrebbe impedire la creazione di monopoli di fatto nel mercato dei software.






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